Legge 22 maggio 1971, n. 344 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria.
locali, con la partecipazione dei cittadini e degli enti locali territoriali; fissa le competenze del servizio e detta norme per il suo autonomo
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La Regione per l'utilizzazione degli uffici degli enti locali osserva, in quanto applicabili, i princìpi di cui ai precedenti commi.
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La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole agli enti locali; in casi particolari si avvale dei loro uffici.
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La Regione considera gli enti locali territoriali come soggetti fondamentali dell'organizzazione locale e promuove il potenziamento effettivo della
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Tale organo ha sede nel capoluogo della Regione. Il controllo sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali subprovinciali si svolge in forma
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consultazione degli enti locali, dei sindacati, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.
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collaborazione e partecipazione degli enti locali, degli enti pubblici, delle organizzazioni sindacali, economiche, sociali e culturali della Regione.
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Il controllo sugli atti degli enti locali, compresi quelli deliberati nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, è esercitato da un organo
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La Regione può affidare ad enti da essa istituiti, ad enti pubblici locali o a società alle quali partecipa, la gestione di attività ovvero la
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La Regione, in collaborazione con gli enti locali, e con l'autonomo apporto dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e
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delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende istituiti dalla Regione.
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Le leggi regionali che prevedono la delega di singole materie agli enti locali, ne determinano il contenuto, ne fissano la durata eventuale e